C’erano una volta la DIA ed il Permesso di Costruire. Poi un bel giorno è arrivata la SuperDIA: una DIA “speciale”, a cui era possibile ricorrere in alternativa al Permesso di Costruire, con lo scopo di velocizzare l’iter burocratico, chiaramente a patto che fossero verificati determinati requisiti.

Inseguito, nel tentativo di semplificare e rendere sempre più snelle le procedure autorizzative edilizie, la DIA è stata archiviata e sostituita dalla CILA e dalla SCIA. Ecco allora che al posto della SuperDIA oggi possiamo parlare di SuperSCIA o meglio di SCIA alternativa al permesso di costruire.

Vediamo, allora, di fare un po’ di chiarezza e di riordinare le idee, perché riuscire a star dietro a tutta la terminologia del caso e all’evoluzione della normativa in ambito edilizio è già complesso per gli addetti ai lavori, figuriamoci per chi normalmente si occupa di ben altro!

DIA edilizia e Super DIA

Oggi se sentite parlare ancora di DIA o Super DIA sappiate che si tratta di un retaggio passato. A meno che non vi stiate riferendo a vecchie pratiche, oramai archiviate e concluse, oggi la DIA, così come la sua evoluzione, ovvero la Super DIA, non esistono più, soppiantate da CILA, SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire.

Partiamo con ordine e vediamo di capire qual è stata l’evoluzione normativa che ha portato all’archiviazione di tali procedure in favore di altre.

La DIA (Denuncia di Inizio Attività), fino a qualche anno fa, era una delle pratiche amministrative più utilizzate in edilizia, disciplinata dagli art. 22 e 23 del Testo Unico dell’Edilizia, il D.p.r. 380 del 2001.

La Denuncia di Inizio Attività presupponeva che la domanda del titolo abilitativo, effettuata da parte del cittadino, fosse accompagnata da un’asseverazione di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra, iscritto al proprio albo ed abilitato alla professione) attestante la conformità dell’intervento a tutti i requisiti richiesti, nonché dagli elaborati grafici di progetto con illustrazione dello stato di fatto e di progetto e da tutta una serie di documenti e relazioni previste dal Comune, diverse a seconda dei casi e del tipo di intervento da realizzare.

Tale tipo pratica, rispetto ad un classico Permesso di Costruire, imponeva una maggior assunzione di responsabilità sia per il cittadino che per il suo professionista, mentre il Comune ricopriva una semplice funzione di controllo. Questo, però, snelliva la procedura, accorciandone i tempi ed i costi.

Con una DIA, infatti, trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, valeva il silenzio assenso ed era possibile iniziare i lavori, senza attendere oltre e senza che venisse di fatto rilasciato alcun permesso. In quei 30 giorni il Comune aveva facoltà di valutare l’effettiva conformità urbanistica dell’intervento effettuando le proprie osservazioni e richiedendo documentazione integrativa.

L’evoluzione della normativa dalla Super DIA alla Super SCIA

Gli interventi effettuati da parte del Governo negli ultimi anni, allo scopo di semplificare e rendere più snelle ed accessibili le procedure autorizzative edilizie del nostro paese, sono stati diversi.

Innanzitutto state introdotte, a partire dal 2010, la CILA e la SCIA, rispettivamente Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Entrambe queste pratiche consentivano e consentono tutt’ora di realizzare interventi che un tempo era soggetti alla presentazione di DIA. Il sostanziale vantaggio rispetto alla DIA è quello di poter dar immediatamente corso ai lavori, perchè questi possono cominciare nel momento stesso in cui la pratica viene presentata e protocollata al Comune. In questi casi l’assunzione di responsabilità del professionista è ancora maggiore, ma ovviamente i tempi di attesa si azzerano.

Da questo momento in poi, nella prassi comune, tali pratiche sono andate pian piano a sostituire la DIA e la SCIA viene di fatto richiesta come alternativa alla CILA, nei casi in cui gli interventi interessino anche parti strutturali dell’edificio.

Inseguito, con la Legge n. 164 del 2014, il cosiddetto Decreto Sblocca Italia, le procedure urbanistiche sono state nuovamente ed ulteriormente semplificate, innanzitutto mediante la modifica della definizione di quelli che erano da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione.

Tra questi, infatti, oggi rientrano anche i lavori che in precedenza erano tassativamente soggetti a richiesta di Permesso di Costruire, quali:

  • l’accorpamento di più unità immobiliari;
  • il frazionamentodi un’unità immobiliare;
  • la demolizione e ricostruzione di edifici nell’ambito della volumetria esistente, ma anche senza il rispetto della sagoma esistente.

In questo lasso di tempo la DIA non è mai scomparsa, ma di fatto è stata sottoposta alla disciplina regionale. Spessissimo veniva accettata dai Comuni al posto del Permesso di Costruire ed in questa sua nuova veste è stata definita Super DIA.

A partire dal 14 ottobre 2015, poi, presentare una Super DIA è poi diventato molto più semplice e veloce grazie alla pubblicazione di un Modello Unico, uguale per tutte le Regioni.

Nella pratica, la Super DIA era utilizzabile, in alternativa al Permesso di Costruire, nei seguenti casi:

  • per interventi di ristrutturazione edilizia che comportassero aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici;
  • per interventi di ristrutturazione edilizia che comportassero cambiamenti rilevanti della destinazione d’uso, qualora questi risultassero compresi nell’ambito delle zone urbanistiche omogenee A, ovvero nei centri storici;
  • per interventi di nuova costruzioneo di ristrutturazione urbanistica, a patto che questi fossero realizzati in esecuzione di piani urbanistici attuativi già approvati che recassero precise indicazioni di carattere volumetrico, tipologico, formale e costruttivo;
  • per interventi di nuova costruzione da realizzarsi in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali, che recassero precise disposizioni plano-volumetriche.

In pratica, tutto questo oggi è possibile realizzarlo grazie ad una “SCIA alternativa al Permesso di Costruire”, che spesso dagli addetti ai lavori viene definita Super SCIA, in analogia alla vecchia Super DIA.

A tutti gli effetti, con l’entrata in vigore del dlgs 222/2016 (il cosiddetto Decreto SCIA2), che apporta modifiche al dpr 380/2001, scompaiono definitivamente sia la DIA, che la Super DIA e la CIL. Oggi pertanto sono 4 le possibilità a cui far ricorso in termini di titoli abilitativi. Se si escludono tutti gli interventi cosiddetti di edilizia libera, per i quali non è necessario alcun titolo né effettuare alcuna comunicazione, abbiamo:

  • CILA (comunicazione inizio attività asseverata)
  • SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
  • Super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire)
  • PdC (Permesso di costruire).

Inoltre, il suddetto decreto ha definito puntualmente, una volta per tutte, il regime amministrativo e i riferimenti normativi in funzione di ciascuna delle attività edilizie appena citate, tentando di metter ordine nel caos che si era venuto a generare negli ultimi anni.

Come avrete capito, complice il rapido susseguirsi di normative in materia, c’è un pò di confusione quando si parla di titoli abilitativi e scambiare una sigla con un’altra è un errore piuttosto comune.

In tutti i casi, se avete in mente di ristrutturare casa rivolgetevi ad un tecnico di fiducia, lui saprà indicarvi di quale pratica avete bisogno, in base al tipo di intervento che desiderate realizzare.

Sara Raggi