Negli ultimi tempi si sente sempre più spesso parlare di Legge 10/91, specie da quando, in edilizia, il contenimento dei consumi energetici è divenuto una vera e propria priorità e tutti vorrebbero poter avere una casa in classe A!
Magari, vi siete rivolti ad un tecnico con l’intento di ristrutturare casa e nel preventivo di parcella che vi è stato sottoposto, tra le varie voci elencate, avete trovato questa fantomatica “Legge 10”, che non avete idea di cosa sia, ma la cui redazione, peraltro, non sembra neppure essere così a buon mercato!
Vediamo dunque di far chiarezza sulla questione, capendo di cosa si tratta, nonché a cosa serve e quando effettivamente è obbligatorio far redigere da un tecnico la Legge 10 da presentare al Comune assieme alla documentazione di progetto.
Ma anche di stabilire: chi è abilitato a firmarne una; come deve essere fatta; quali sono i suoi contenuti minimi e quanto potrebbe costarvi.
In questo modo non vi farete più cogliere impreparati quando vi verrà prospettata la necessità di redigere una relazione legge 10 e saprete già cosa aspettarvi!
– L’evoluzione della normativa in ambito contenimento dei consumi energetici
Negli anni ’70 del secolo scorso, a seguito della crisi energetica, in Italia, viene emanata la prima legge sul risparmio energetico: la legge 373/76. Quando si parla di Legge 10 si fa riferimento alla Legge 9 gennaio 1991 n.10, redatta con lo scopo di integrare ed in parte sostituire la legge 373/76.
Questa, intitolata “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di uso delle fonti rinnovabili di energia”, da allora, è rimasta sostanzialmente il cardine che regolamenta tutto il settore edilizio in termini di “sistema edificio impianto”. Fino ad oggi sono seguite, poi, a più riprese delle modifiche ed integrazioni, con disposizioni che hanno portato alla classificazione e alla certificazione energetica degli immobili.
Solitamente, nei preventivi o nelle documentazioni tecniche dei vari Comuni troverete l’indicazione “Legge 10/91 e s.m.i.”. L’acronimo s.m.i. sta per successive modifiche ed integrazioni e questo perché il legislatore, come appena detto, è intervenuto a più riprese modificando l’assetto originario della legge sul contenimento dei consumi energetici.
Le principali novità sono rappresentate dal decreto legislativo n. 192/2005, che di fatto non ha introdotto nuove regole, ma adeguato e specificato gli schemi di relazione tecnica, rendendoli conformi al nuovo decreto. Poi, ad ogni aggiornamento, sono stati imposti limiti sempre più restrittivi, non solo fissando il rispetto di valori di trasmittanza dei singoli componenti dell’involucro edilizio sempre inferiori, ma anche ponendo nuovi limiti al valore del fabbisogno globale massimo di energia primaria dell’edificio.
Oltre al D.Lgs. 192/2005 è doveroso citare e il D.Lgs. 311/2006, la Legge 90 del 2013 e il ed infine il Decreto interministeriale 26 giugno 2015.
Peraltro, teoricamente, per gli edifici pubblici a partire dal 1° gennaio 2019, e per tutti gli altri edifici a partire dal 1° gennaio 2021, dovranno essere rispettati requisiti di prestazione energetica assai più stringenti di quelli attuali, che porteranno di fatto all’obbligo di realizzare solo “edifici a energia quasi zero” (NZEB).
Le Regioni, inoltre, hanno avuto la facoltà di legiferare in materia per quanto concerne i propri territori ed alcune regioni più virtuose si sono mosse con largo anticipo e hanno individuato regole ancor più stringenti.
Tra questa la Lombardia, che con la D.G.R. X/3868 del 17 luglio 2015, seguita dal Decreto 6480 del 30 luglio 2015, recependo la normativa nazionale, non solo ha fornito indicazioni di dettaglio su come debba essere compilata la Relazione per il contenimento dei consumi energetici, ma ha precorso i tempi per quanto riguarda gli “edifici a energia quasi zero”, il cui obbligo è scattato a partire dal 1° gennaio 2016, per edifici nuovi sia pubblici che privati.
– A cosa serve la Legge 10/91 e com’è fatta
La Relazione Legge 10/91 è a tutti gli effetti lo strumento tecnico che consente al Comune di controllare che tutti i componenti dell’involucro edilizio e gli impianti di un determinato edificio rispettino i limiti definiti a livello nazionale, contenendo il dispendio di energia.
Si tratta di una relazione tecnica di progetto, che si occupa di definire puntualmente tutti gli aspetti termici ed impiantistici di un immobile, valutando il sistema edificio impianto nel suo complesso. Essa deve dimostrare che l’involucro non disperda eccessivamente ed il consumo di energia, specie se derivante da fonti non rinnovabili, si mantenga al di sotto di una soglia limite.
I valori limite riguardano sia la trasmittanza dei singoli elementi dell’involucro edilizio (ovvero solai, copertura, infissi, murature, ecc…) che il fabbisogno energetico globale e dipendono anche da dove ci si trova. Il territorio italiano, infatti, viene suddiviso in 6 zone climatiche che vanno dalla A (la più calda) alla F (la più fredda), in base al valore di GG (gradi-giorno) della singola località.
Altro parametro che influenza il progetto è il cosiddetto fattore di forma, ovvero il rapporto Superficie/Volume che caratterizza l’edificio, nonché l’esposizione ed il contesto a cui questo è esposto.
Detto ciò, la relazione in parte è descrittiva ed illustra le principali caratteristiche di progetto ed in parte è di calcolo, dove attraverso appositi algoritmi viene calcolato il “consumo energetico” dell’edificio, raffrontato al limite massimo stabilito dalle Norme.
Contenuti minimi di una Legge 10
I dati principali che devono sempre essere contenuti all’interno della Legge 10 sono:
- i dati relativi all’immobile (quali ubicazione, tipo di intervento, ecc.);
- i dati del committente e quelli dei vari professionisti coinvolti nella progettazione e nell’esecuzione dell’opera;
- le piante, le sezioni, i prospetti, nonché le superfici e i volumi dell’edificio interessato e le stratigrafie di dettaglio dei singoli componenti dell’involucro;
- i parametri climatici del comune dove è ubicato l’intervento (zona climatica e gradi giorno);
- il progetto e/o schema dell’impianto di riscaldamento e le caratteristiche e schede tecniche del generatore;
- il calcolo del fabbisogno energetico dell’immobile, effettuabile con appositi software;
- infine, la dichiarazione di rispondenza alle norme.
– Quando è obbligatoria
Ovviamente una relazione Legge 10/91 deve sempre essere redatta per interventi di nuova costruzione, ma non solo! Spessissimo infatti, a dispetto di quanto si possa credere, anche solo in caso di interventi di manutenzione è necessario adeguare l’unità immobiliare oggetto dei lavori alla normativa attuale in tema di contenimento dei consumi energetici, redigendo apposita relazione energetica e dimostrando il rispetto dei requisiti di legge.
In particolar modo è obbligatorio presentare una relazione legge 10:
- Per interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione;
- Per ristrutturazioni importanti;
- Per ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3
- In caso di riqualificazione energetica;
- Ogni volta che si ha a che fare con la sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente e/o di quello utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria;
- Quando si preveda la sostituzione del generatore di calore.
A tal proposito è importante fare alcune precisazioni.
Sono da ritenersi ristrutturazioni importanti quegli interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Rientrano, invece, tra le riqualificazioni energetiche quegli interventi non riconducibili a ristrutturazioni importanti, ma che comunque hanno un certo impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Questi possono, dunque, coinvolgere una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, oppure possono riguardare la nuova installazione, la ristrutturazione di un impianto termico o la sostituzione del generatore di calore esistente.
Per i soli casi di sostituzione del generatore di calore, la presentazione della Legge 10 è richiesta soltanto quando la potenza installata risulti superiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37, oppure nei casi in cui sia previsto un cambio di combustibile o di tipologia di generatore.
In poche parole, come avrete intuito, a ben vedere, quando si desidera ristrutturare completamente un’abitazione, tramite una manutenzione straordinaria, sostituendone i serramenti, isolandola e magari cambiando non solo caldaia, ma anche sistema di distribuzione del calore (archiviando i caloriferi, per passare ad un più funzionale pavimento radiante), incorre quasi sempre l’obbligo di presentazione della Legge 10.
Questo implica non solo che si debba presentare una specifica relazione preparata da un tecnico competente, ma spesso significa anche che, per adeguarsi alle richieste della normativa attuale (che prevedono di rientrare quanto meno in una buona classe B), si deve pensare di fare qualcosa di più di quanto inizialmente si era pensato.
Potrebbe essere necessario uno spessore di isolante maggiore (e di certo non ci si potrà in alcun modo esimere dall’isolare i muri ed i solai!); oppure ancora si dovrà prevedere il ricorso ausiliario a fonti di energia rinnovabili. Ovviamente per portare un’abitazione a raggiungere il grado di efficienza energetica desiderata non vi è un’unica strategia!
Sarà compito del tecnico da voi incaricato, di comune accordo con le vostre intenzioni, trovare quella giusta e possibilmente meno dispendiosa in termini di opere da realizzare.
– Chi può redigere una Legge 10/91 e quanto costa?
La relazione di Legge 10 deve essere redatta da un professionista, che abbia specifica competenza nel settore, ovvero che si occupi di progettazione energetica e che sia iscritto al proprio Albo Professionale.
In genere i tecnici che se ne occupano si servono di software di calcolo appositi, ma non è per nulla detto che l’architetto o l’ingegnere a cui vi siete rivolti per redigere il progetto Comunale e presentare il titolo abilitativo necessario a realizzare i lavori, sia in grado di occuparsi anche della parte termotecnica.
Detto ciò, a differenza di quanto accade per la redazione degli APE per la quale molte regioni hanno creato albi appositi ai quali si accede solo dopo aver seguito un corso e superato un esame, per la Legge 10 non vi è nulla di analogo- Per cui è bene preventivamente accertarsi dell’effettiva competenza del tecnico a cui ci si rivolge.
Sui costi difficile dare un termine di riferimento, non solo perché i minimi tariffari sono stati aboliti da tempo, ma anche perché a seconda del tipo di intervento previsto e delle sue dimensioni le cose possono complicarsi non poco.
Certo è che la redazione di una Legge 10 ben fatta (perché si trovano in giro anche relazioni Legge 10 che difficilmente possono essere considerate valide) richiede tempo e competenza e non è cosa alla portata di tutti quindi non potete pensare che sia economica!
Se dovesse esserlo il consiglio è: diffidate!
Buongiorno Laura
Ho individuato un immobile di nuova costruzione sito nel Casertano, con una concessione edilizia del 2017. Cosa mi dovrei aspettare come risultato finale, mi spiego meglio. L’immobile deve essere consegnato con solare termico? Con pavimento radiante? Con pompa di calore? Con cappotto termico? Insomma la cosa mi confonde perché leggendo sul web le nuove costruzione devono avere impatto minimo e ottimizzare i consumi, dal 2014 dovrebbe essere previsto il solare termico ed almeno 2kw di fotovoltaico per una casa di nuova costruzione sbaglio?
Metteresti luce su questa mia confusione, grazie
Buongiorno,
un edificio con concessione edilizia datata 2017 deve essere, se non classe A o addirittura NZEB, come minimo una buona classe B.
Questo risultato deve essere garantito, ma a seconda delle tecniche costruttive e delle scelte impintistiche adottate dal progettista potrebbe esserci o non esserci il geotermico, o il
fotovoltaico. Quasi sempre oggi si opta per il riscaldamento ed anche il raffrescamento a pavimento, ma non è indispensabile si può anche pensare a sistemi ad aria (certo i vecchi radiatori no!!).
La ventilazione meccanica controllata VMC ed il cappotto non sono in discussione.
Purtroppo è difficile far luce su questa confusione per chi non è del mestiere le variabili sono molte, bisogna fidarsi di quello che è garantito dal progetto e dall’APE finale.
In bocca al lupo