Quando si parla di impianti c’è sempre la tendenza a fare un po’ di confusione. Nel momento in cui, poi, ci si addentra in tecnicismi, o si comincia a citare normative, le cose si complicano ancor di più. Ad esempio, in pochi sanno davvero a cosa serve quello che viene definito certificato di rispondenza degli impianti.

Che differenza c’è, inoltre, tra un certificato di conformità degli impianti ed una dichiarazione di rispondenza?
Come sono fatti?
In quali frangenti è indispensabile avere in mano questi documenti, oppure è bene ricordarsi di richiederli?
Chi li rilascia?
Come fare a recuperarli se non si ha la minima idea di dove possano essere e non si è neppure certi di esserne mai entrati in possesso?
E ancora: per quali tipologie di impianti servono?

Vediamo di far luce e chiarezza su questa questione, fornendo una risposta esaustiva a tutte le domande suddette.

In tutti i casi, oggi, concentreremo la nostra attenzione sul cosiddetto DiRi, ovvero la Dichiarazione di Rispondenza, che è cosa assai diversa da una DiCo, Dichiarazione di Conformità, della quale peraltro ci siamo già occupati in passato sia rispetto agli impianti elettrici che a qulli idraulici.

– Dichiarazione di rispondenza impianti

La dichiarazione di rispondenza, altrimenti detta DiRi, è a tutti gli effetti un documento che sostituisce il certificato di conformità nel caso in cui quest’ultimo fosse inesistente o irreperibile. Non sempre, però, in mancanza delle dovute certificazioni può essere redatta una dichiarazione di rispondenza.

Questa, infatti, come previsto dalla legge, può essere rilasciata esclusivamente per gli impianti realizzati in data antecedente al 27/03/2008, che ha sancito l’entrata in vigore del DM 37/08. 

Quella che comunemente viene definita certificazione dell’impianto e che tecnicamente si definisce DiCo, “dichiarazione di conformità di un impianto” è invece un documento che viene obbligatoriamente rilasciato al termine dei lavori, dal tecnico che ha provveduto all’installazione dello stesso.

Tale documento fa la sua comparsa nel 1990, con la legge n. 46, poi sostituita dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, emanato con l’intento di riorganizzare il settore, unificando tramite un singolo provvedimento legislativo le varie norme vigenti relative alla sicurezza degli impianti, scongiurando il verificarsi di incidenti domestici, dovuti a guasti o mal funzionamenti.

L’impresa o l’artigiano che esegue l’installazione, o che in alternativa effettua lavori di rifacimento e/o adeguamento alla normativa di un impianto, sia esso idrico-sanitario, elettrico, termico, o altro di fornitura del gas, al termine di questi è obbligato a consegnare al proprietario dell’immobile il certificato di conformità, che attesti la sua completa rispondenza e l’adeguatezza dell’impianto rispetto alle norme vigenti e alle specifiche tecniche richieste.

Chi può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza? In che modo?

È lo stesso DM 37/08 ad aver introdotto la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), che, come prescritto dalla normativa, deve essere redatta a cura di uno dei soggetti previsti dall’art. 7 comma 6. Ciò significa che la DiRi può venir rilasciata esclusivamente da un tecnico abilitato come impiantista, oppure dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata, che esercitino nel settore da almeno 5 anni e deve sempre essere supportata da accertamenti e sopralluoghi, che consentano di verificare l’effettiva rispondenza dell’impianto alla normativa.

Per rilasciare una DiRi il tecnico abilitato a farlo dovrà per prima cosa effettuare un rilievo dell’impianto interessato, verificandone i singoli componenti. Dovrà poi eseguire prove circa la funzionalità dell’impianto stesso ed infine stendere la dichiarazione.

Esattamente come avviene per la dichiarazione di conformità di un impianto, che viene redatta sulla base di un modello specifico pubblicato in allegato al D. M. 37/08, poi modificato con la pubblicazione del Decreto 19 maggio 2010, anche la DiRi segue un modello ben prestabilito.

La Dichiarazione di Rispondenza normalmente viene riferita alla regola dell’arte vigente all’epoca di esecuzione dell’impianto in esame. Nel caso non sia noto il periodo di installazione, alcuni tecnici sempre che non si abbia a che fare con impianti particolarmente datati, tendono ad adeguare l’impianto alle prescrizioni attuali, o quanto meno a quelle appena precedenti all’entrata in vigore del DM 37/2008.

Questo in virtù del fatto che, in generale, per un qualunque impianto il rispetto della normativa e della regola dell’arte più recente equivale ad grado di sicurezza sempre maggiore rispetto al passato (o almeno dovrebbe esserlo).

– DiRi per tutti i tipi di impianti

La dichiarazione di rispondenza, così come la certificazione, può essere redatta per qualunque tipologia di impianto domestico. Ci sarà pertanto:

·         Dichiarazione di rispondenza impianto termico

·         Dichiarazione di rispondenza impianto elettrico

·         Dichiarazione di rispondenza impianto gas

·         Dichiarazione di rispondenza impianto idrico

In tutti i casi un impianto realizzato dopo il 2008 non può essere in alcun modo “regolarizzato” o “sanato” attraverso una Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto alla regola d’arte. Nel caso in cui fosse necessario disporre delle certificazioni impiantistiche e queste fossero per qualche ragione irreperibili sarà necessario rimettere mano all’impianto, eventualmente facendo fare le dovute modifiche per adeguarlo alla normativa attuale e facendo redigere una nuova dichiarazione di conformità.

– Quando serve la dichiarazione di conformità di un impianto o quanto meno la dichiarazione di rispondenza

La dichiarazione di rispondenza, come abbiamo appena visto, in alcuni frangenti può essere redatta al posto del certificato di conformità degli impianti e serve a colmare la mancanza di quest’ultimo (qualora sia ammessa). I casi in cui è richiesto aver in mano la DiCo (e dunque in alternativa la DiRi) sono i seguenti:

  • quando si ha necessità di richiedere il certificato di agibilità di un immobile;
  • in caso di vendita o locazione di un immobile;
  • quando si ha la necessità di inoltrare richiesta per aprire un attività commerciale;
  • quando si deve depositare una pratica antincendio ai vigili del fuoco;
  • qualora si deve allacciare una nuova utenza (attenzione non in caso di subentro!).

Solo per la vendita di un immobile è possibile esimersi dal produrre tali dichiarazioni qualora nell’atto notarile si specifichi in maniera esplicita che l’acquirente acquista con il preciso intento di rimetter mano a tutto e ristrutturare l’immobile nel suo complesso, pertanto questo viene ceduto nello stato di fatto in cui si trova e le certificazioni degli impianti risultano mancanti. In tali casi è chi compra ad assumersi la responsabilità di adeguare e certificare tutti gli impianti a sua cura e a sue spese.

Anche per la locazione ed il comodato d’uso potrebbero valere le medesime considerazioni. Tenete però conto del fatto che qualora voi siate proprietari di un immobile locato e in esso, a causa del malfunzionamento di un impianto, dovesse verificarsi un incidente potreste comunque essere chiamati a risponderne in prima persona sia per i danni alle cose, ma soprattutto alle persone.

– Come fare per recuperare le certificazioni

Dove trovare la certificazione degli impianti di casa? In genere questa domanda ce la si pone solo quando per uno dei motivi appena elencati, è necessario esibire la DiCo.

Teoricamente, dovreste averla tra i vari documenti relativi all’atto d’acquisto; oppure se avete effettuato dei lavori, chi li ha realizzati alla fine degli stessi ve ne avrà rilasciata una copia. Molti, però, non hanno la minima idea di dove reperire tale documentazione; spesso non sanno neppure se l’hanno mai posseduta.

In questi frangenti, nel caso in cui la costruzione della vostra casa non si perda nella notte dei tempi, o comunque negli anni passati questa sia stata oggetto di ristrutturazione, prima di agire richiedendo una nuova certificazione, cosa che potrebbe rivelarsi piuttosto onerosa, potete fare un altro tipo di tentativo. Dovrebbe essere sempre possibile, infatti, recuperare una copia delle certificazioni impiantistiche, vuoi quelle originarie dell’immobile, oppure quelle più recenti, risalenti all’ultimo intervento di manutenzione straordinaria attuato su di esso, sempre che a suo tempo tutto sia stato fatto come doveva.

Vi basterà recarvi all’Ufficio Tecnico del Comune in cui è accatastato l’edificio e tramite una richiesta di acceso agli atti far eseguire una ricerca d’archivio. Normalmente, assieme alla fine lavori e contestualmente alla richiesta di agibilità (qualora questa serva), il direttore lavori consegna sempre in allegato ai vari documenti richiesti, anche una copia certificazioni impiantistiche. Tale operazione potrà costarvi al massimo qualche decina d’euro. Il più è attendere che venga eseguita la ricerca e per quello potrebbe volerci anche un mese.

I problemi sorgono, invece, quando magari si sono affrontati dei lavori di propria iniziativa, senza presentare alcuna pratica comunale e senza servirsi dell’ausilio di un tecnico. In tali frangenti se a suo tempo chi ha messo mano all’impianto non vi ha rilasciato la certificazione dello stesso e voi vi siete ben guardati dal pretenderla, oggi non c’è nulla che possiate fare per recuperarla.

D’altro canto un tecnico o un artigiano, sia esso un idraulico, piuttosto che un elettricista, oggi non vi rilascerà mai una certificazione per un impianto che non ha realizzato personalmente se prima non l’ha controllato ed adeguato. Non è una questione di prezzo, ma di responsabilità!

– Quanto costa una DiRi

Mentre, sostanzialmente, non ha senso parlare di costi riferendosi alle Dichiarazioni di Conformità, poiché vige l’obbligo di rilascio contestuale alla fine lavori da parte dell’installatore, la DiRi avrà sempre un suo prezzo.

Questo, ovviamente può variare non di poco, innanzitutto in base al tipo di impianto che si sta considerando (idrico, elettrico, di riscaldamento, ecc..). Bisogna poi capire l’estensione e la complessità dell’impianto in questione, nonché a quando risale la sua installazione e se vi sono state apportate modifiche nel corso del tempo.

Non è facile dunque stabilire delle cifre di riferimento, ma, indicativamente, si può andare dalle 300-350 euro a salire.

– Concludendo

Come avrete capito è assolutamente impossibile ottenere una dichiarazione di rispondenza per un impianto elettrico realizzato dopo il 2008, così come anche per un impianto idrico, gas metano o di riscaldamento.

La dichiarazione di rispondenza effettuata da un professionista, può invece essere fornita per impianti più datati e per averla bisogna rivolgersi a chi effettivamente è abilitato a rilasciarla.

In tutti i casi, oggi, quando si parla di impianti (di qualunque tipo essi siano) un’autocertificazione non ha alcuna validità. Un tempo era possibile compilare un modello prestabilito, ma a partire dal 2008 non è più consentito, a prescindere da quale sia lo scopo per verrebbe utilizzato.

La certificazione un impianto elettrico, così come la dichiarazione di rispondenza della caldaia, o la dichiarazione di rispondenza di impianto gas metano, possono essere realizzati solo da figure ad hoc.

Sara Raggi