La certificazione degli impianti elettrici, idraulici, termici, o di adduzione del gas, è argomento complesso e dibattuto, che dà adito a parecchie incertezze, tant’è vero che, a riguardo, sono moltissimi i dubbi che circolano, specie tra i non addetti ai lavori.
In tal senso sono tante e tutte diverse anche le richieste di chiarimento che riceviamo sul nostro sito.
Proprio per questa ragione, sebbene ci siamo già occupati in altre occasioni di impianti, oggi vogliamo tornare sull’argomento e concentrare la nostra attenzione proprio su cosa significhi conformità di un impianto elettrico e come si possa ottenere.
Vedremo quando può essere necessario avere in mano la certificazione impianti della propria abitazione ed in che casi è possibile che ve ne venga chiesta una copia, ma soprattutto cercheremo di chiarire, se non ne possedete una, se e come si potete ovviare all’inconveniente.
Cos’è la certificazione dell’impianto elettrico e chi la rilascia
La certificazione dell’impianto elettrico, o meglio la Dichiarazione di Conformità (DiCo), è un documento di estrema importanza che deve essere rilasciato ogni qual volta venga installato un nuovo impianto, ma anche qualora venga rifatto, messo a norma o modificato in maniera sostanziale, poiché garantisce ed attesta la conformità delle opere eseguite alle normative e alle prescrizioni di legge vigenti.
La DiCo, va sempre richiesta a fine lavori e a rilasciarvela deve essere l’impresa che ha installato, realizzato e collaudato l’impianto. Questa è tenuta a fornirvela, e non può esimersi dal darvene copia per nessun motivo. La dichiarazione di conformità peraltro deve essere fornita non solo per l’impianto elettrico, ma anche per quello idraulico, di riscaldamento, di adduzione del gas e di evacuazione dei fumi (canna fumaria).
La certificazione dell’impianto elettrico va redatta a cura dell’installatore in triplice copia, sulla base di un modello standard, pubblicato in allegato al D. M. 37/08 e poi modificato con la pubblicazione del Decreto 19 maggio 2010. Solo una delle tre copie va consegnata all’utilizzatore dell’impianto e/o al committente.
Delle altre due copie, dopo che entrambe sono state firmate dal committente per ricevuta, una va presentata allo Sportello Unico dell’Edilizia nel comune in cui è ubicato l’impianto (in genere assieme alla presentazione della fine lavori e alla richiesta di agibilità) e l’altra serve per attivare le utenze.
La DiCo di un qualunque impianto deve contenere:
- dati sul tipo di impianto,
- dati del responsabile tecnico dell’impresa,
- dati del committente e del proprietario dell’immobile,
- dati relativi all’ubicazione dell’impianto,
- descrizione dei materiali impiegati,
- rispondenza alle norme vigenti.
Inoltre, assieme al certificato devono essere prodotti alcuni allegati, quali:
- il progetto o lo schema dell’impianto,
- larelazione tipologica o l’elenco dei materiali impiegati,
- ilcertificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta che ha realizzato i lavori.
Come abbiamo già visto, un’autocertificazione redatta da voi, oggi, non può avere alcuna validità, anche se, un tempo, tale eventualità in alcuni casi era prevista.
Riferimenti normativi ed età degli impianti
Sotto il profilo normativo, la certificazione degli impianti è entrata in vigore in seguito all’emanazione della Legge n.46 del 1990, oggi sostituita dalla Legge n.37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, per lo più contenute nel decreto del 19 maggio 2010.
L’obiettivo principale per cui il legislatore ha introdotto l’obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità è quello di rendere gli impianti più sicuri, riducendo drasticamente il numero di incidenti domestici causati dal cattivo funzionamento degli stessi.
Ecco allora che, in linea del tutto teorica, se la costruzione del vostro immobile è successiva al 1990, dovreste sempre essere in possesso della certificazione rilasciatavi dal costruttore.
La legge del 2008, con lo scopo di regolamentare solo quegli impianti elettrici realizzati prima della sua entrata in vigore ha poi introdotto il cosiddetto DiRi.
Si tratta di una Dichiarazione di Rispondenza, che può essere redatta solo a cura di uno dei soggetti previsti dall’art. 7 comma 6 del DM 37/08 e che deve sempre essere supportata da accertamenti e sopralluoghi volti a verificare l’effettiva rispondenza dell’impianto alla normativa.
Il DiRi non può mai essere redatto per impianti successivi al 22/01/2008, né a cura di un qualunque elettricista. Per averlo è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato, che sia un impiantista o un responsabile tecnico di un’impresa abilitata, che eserciti la professione da almeno 5 anni.
Cosa si può fare allora per impianti successivi al 2008 dei quali non si possiede certificazione?
Se la vostra abitazione è piuttosto recente e la sua costruzione successiva al 2008, in genere, anche qualora voi abbiate smarrito le certificazioni consegnatevi insieme all’atto d’acquisto, sarete in grado si reperirne una copia in Comune, poiché saranno state consegnate, a cura del costruttore, in fase di chiusura dei lavori e richiesta di agibilità.
Più complesso invece è il caso in cui voi abbiate fatto fare dei lavori di ristrutturazione, magari anche facendo rifare o mettere a norma tutto l’impianto elettrico, ma non vi abbiano rilasciato la certificazione e voi non l’abbiate richiesta. Potete sempre tentare di ricontattare l’elettricista che ha realizzato l’impianto, ma, in tutta onestà, vi resta poco altro da fare.
Se necessitate di avere una certificazione del vostro impianto elettrico dovrete farci rimetter mano da qualcuno qualificato, che dopo aver controllato ogni cosa ed eventualmente adeguato il tutto, vi redigerà una nuova dichiarazione di conformità, con i conseguenti costi che ciò comporta.
Quando serve la certificazione dell’impianto elettrico
Spesso ci si pongono domande inerenti la certificazione dell’impianto elettrico, o di altre tipologie di impianti, solamente quando qualcuno ce ne chiede conto.
Innanzitutto, ci preme ribadire che la Dichiarazione di Conformità di un impianto deve essere rilasciata ogni qual volta che si installa o si rifà ex novo un impianto.
Però, anche qualora si intervenga solo con delle modifiche parziali, l’impresa che esegue i lavori, solo per la parte variata dovrà comunque rilasciarvi una documentazione, da aggiungere a quella esistente.
Questa non solo serve ad attestare il rispetto alla normativa vigente della nuova porzione di impianto, ma garantisce anche che, nel complesso, la sua aggiunta o modifica non abbia comportato alcun problema rispetto la sicurezza di tutto l’impianto.
Ma, quali sono i frangenti in cui è necessario essere in possesso della certificazione degli impianti del proprio immobile?
Quando si desidera richiedere l’allaccio di nuove utenze (senza subentri) potrebbero richiedervi i certificati di conformità dei rispettivi impianti. Di certo, ogni qual volta sia necessario inoltrare al Comune, per un immobile, nuovo o ristrutturato, la segnalazione certificata di agibilità è indispensabile allegare le certificazioni di tutti gli impianti in esso installati. Allo stesso modo è imprescindibile avere in mano la certificazione dell’impianto elettrico qualora si debba far richiesta per l’apertura nuova attività commerciale o si debba presentare una pratica antincendio ai Vigili del Fuoco.
In realtà, in caso di vendita o locazione di un immobile, sarebbe necessario allegare, al rogito o al contratto di locazione, copia delle dichiarazioni di conformità. Detto ciò esistono delle scappatoie per ovviare al problema, soprattutto qualora vendiate un’abitazione piuttosto datata, oppure quando, comunque, l’acquirente compri con il preciso intento di rimetter mano a tutto e ristrutturare per rendere ogni cosa il più possibile adatta alle proprie esigenze.
Nell’atto di vendita vi basterà esplicitare che l’immobile viene ceduto nello stato in cui si trova e che la certificazione degli impianti risulta mancante, ma che tutti gli impianti verranno adeguati e certificati a cura e spese della parte acquirente.
Nel caso di cessione dell’immobile a terzi, tramite locazione o comodato, valgono le medesime considerazioni: senza certificazione degli impianti deve esserci un accordo consensuale tra le parti, chiaramente esplicitato e sottoscritto.
In questi frangenti, però, è bene fare maggior attenzione, perché se a causa del malfunzionamento dell’impianto elettrico dovesse capitare un incidente al vostro affittuario potreste comunque essere chiamati a risponderne in prima persona!
Quando la certificazione dell’impianto potrebbe non bastare
Attenzione! Nel caso di unità residenziali con superficie superiore ai 400 metri quadri (200 mq se si ha a che fare con locali commerciali), oppure se la potenza del contatore supera i 6 kW, così come per le piscine, i locali ad uso medico ed i centri benessere è necessario disporre oltre che della dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato anche di un vero e proprio progetto ad hoc, redatto e firmato a cura di un ingegnere iscritto all’albo.
Conclusioni
È bene che teniate conto del fatto che poter contare, nella propria casa, su un impianto elettrico a norma e certificato, che risponda perfettamente a tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza degli ambienti, non solo vi consentirà di non avere problemi burocratici di alcun tipo, ma garantirà a voi e ai vostri familiari di dormire sonni tranquilli sotto ogni punto di vista.
Pertanto, se avete dei dubbi circa la conformità e la sicurezza del vostro impianto elettrico, non esitate a contattare uno specialista, che controlli il tutto ed eventualmente vi suggerisca gli interventi da attuare per potervi rilasciare la certificazione dell’impianto.
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